
Lo scorso 23 gennaio 2025, è stata siglata l’ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl esercizi cinematografici e cinema teatrale 2023-2026. Un passo importante che riguarda tutti i dipendenti di questo settore che potranno così usufruire di nuove regole. L’accordo ha decorrenza dal 1° gennaio 2023 e la scadenza è fissata al 31 dicembre 2026. Mettiamo a fuoco gli aspetti più importanti che verranno adesso disciplinati dal nuovo accordo.
CCNL Cinematografi – Aspetti Economici
Le parti firmatarie hanno concordato un aumento complessivo della retribuzione del 16,90%, che si aggiunge agli accordi straordinari stipulati nel maggio 2023, mirati a regolarizzare il periodo 2020-2022. In particolare, sono previsti i seguenti adeguamenti:
- Somma una tantum di €270,00 per il livello 4
- Acconto su futuri aumenti contrattuali (AFAC) pari a €35,00 per il livello 4, a partire da gennaio 2023
L’incremento dei minimi salariali, che ammonta a €200,00 per il livello 4, verrà distribuito in quattro tranche:
- €35,00 già erogati dal 1° gennaio 2023 come anticipo sugli aumenti futuri (AFAC)
- €60,00 a partire dal 1° novembre 2024
- €50,00, parte dei quali destinati al welfare, incluso l’adeguamento della polizza sanitaria (che ingloba i precedenti €10,00 per il Fondo “Salute Sempre” e €5,00 per il Fondo Byblos)
- €55,00 a partire dal 1° luglio 2025
A partire dal 1° gennaio 2026, è previsto un ulteriore aggiornamento salariale, basato sull’inflazione registrata nel 2025. In aggiunta, ogni ora di lavoro effettuata la domenica sarà remunerata con una maggiorazione del 10% sul minimo tabellare.
CCNL Cinematografi – Novità Contrattuali
Il nuovo accordo introduce numerosi cambiamenti significativi. Ecco i punti principali:
- Contratti a tempo determinato:
L’articolo 11 del CCNL è stato modificato per consentire la proroga dei contratti a tempo determinato tra il medesimo datore di lavoro e lavoratore per mansioni equivalenti, fino a quattro rinnovi, per una durata complessiva di 12 mesi. Tale durata può essere estesa a 24 mesi in caso di specifiche necessità, come:- aumento temporaneo del carico di lavoro
- indisponibilità temporanea del personale
- esigenze relative alla gestione di ferie o permessi
- Ogni sala cinematografica avrà la possibilità di assumere lavoratori con contratto a termine fino al 40% del personale a tempo indeterminato. Tale percentuale potrà arrivare fino al 50%, previa autorizzazione del tavolo tecnico paritetico. Nelle aziende con meno di cinque dipendenti a tempo indeterminato, il numero massimo di contratti a termine sarà pari a quello degli impiegati stabili.
- Lavoro intermittente:
Viene introdotta una regolamentazione per il lavoro intermittente, specificando le condizioni per la sua applicazione. Questo contratto potrà essere utilizzato in due casi:- per lavoratori di età superiore ai 55 anni o inferiore ai 24 anni (per prestazioni che si concludano prima del 25° anno d’età)
- in situazioni di assenze improvvise o di un significativo aumento dell’attività lavorativa legato alla programmazione cinematografica
- Sospensione dell’attività per eventi eccezionali:
È stato introdotto l’articolo 55-bis, che consente la sospensione dell’attività lavorativa per un massimo di cinque giorni lavorativi in caso di eventi eccezionali, come calamità naturali, eventi atmosferici estremi o guasti non coperti dall’integrazione salariale INPS. In questi casi, sono previste diverse modalità per gestire l’assenza, tra cui: Utilizzo dei permessi retribuiti (ROL), fruizione delle ferie annuali, accordo per il recupero delle ore non lavorate. In alternativa, la mancata retribuzione per le giornate di sospensione

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